IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio  decreto-legge 20 gennaio 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  ministeriale 4  novembre 1995,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 17 gennaio 1996, n. 13, con
il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico
relativamente al corso di laurea in scienze politiche;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e 101;
  Vista la circolare ministeriale del 5 agosto 1997, con la quale, in
attesa dell'emanazione di una disciplina transitoria da valere per il
periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 127/1997
e l'emanazione  dei decreti  ministeriali attuativi della  stessa, si
autorizzano gli atenei a modificare i propri statuti in conformita' a
quanto previsto dalle relative tabelle;
  Vista la deliberazione  n. 301 del 24 settembre 1997,  con la quale
il  Consiglio  di  facolta'  di  scienze  politiche  ha  proposto  di
modificare l'ordinamento del corso di laurea in scienze politiche, in
adeguamento  alla  tabella  VI  allegata al  decreto  ministeriale  4
novembre 1995;
  Vista la deliberazione  n. 567 del 21 ottobre 1997  con la quale il
senato accademico ha approvato  la proposta di riordinamento avanzata
dalla facolta' di scienze politiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Lo statuto  dell'Universita' degli studi di  Pisa, approvato con
regio decreto 14  ottobre 1926, n. 2278,  e successive modificazioni,
e'  ulteriormente  modificato  per  effetto  di  quanto  disposto  al
successivo comma 2 del presente articolo.
  2.  Lo statuto  del corso  di  laurea in  scienze politiche,  della
facolta'  di scienze  politiche, e'  sostituto dallo  statuto di  cui
all'allegato  del  presente  decreto,  del  quale  costituisce  parte
integrante.