IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 17 gennaio 1996, n. 13, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico relativamente al corso di laurea in scienze politiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101; Vista la circolare ministeriale del 5 agosto 1997, con la quale, in attesa dell'emanazione di una disciplina transitoria da valere per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 127/1997 e l'emanazione dei decreti ministeriali attuativi della stessa, si autorizzano gli atenei a modificare i propri statuti in conformita' a quanto previsto dalle relative tabelle; Vista la deliberazione n. 301 del 24 settembre 1997, con la quale il Consiglio di facolta' di scienze politiche ha proposto di modificare l'ordinamento del corso di laurea in scienze politiche, in adeguamento alla tabella VI allegata al decreto ministeriale 4 novembre 1995; Vista la deliberazione n. 567 del 21 ottobre 1997 con la quale il senato accademico ha approvato la proposta di riordinamento avanzata dalla facolta' di scienze politiche; Decreta: Art. 1. 1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato per effetto di quanto disposto al successivo comma 2 del presente articolo. 2. Lo statuto del corso di laurea in scienze politiche, della facolta' di scienze politiche, e' sostituto dallo statuto di cui all'allegato del presente decreto, del quale costituisce parte integrante.